Diritti della persona

Come noto, un soggetto transessuale è quindi una persona che, nata e registrata anagraficamente secondo un sesso, ha successivamente sviluppato un’identità di genere che lo ha portato/a a pensare di appartenere al sesso opposto. In Italia, a far data dal 1982, è possibile ottenere il cambio di sesso.

Impedire ad una persona transessuale di percorrere il proprio percorso di transizione attraverso la rettificazione di sesso può comportare seri problemi che vanno da disagio personale e familiare, alla difficoltà nella vita professionale, ostacoli burocratici, complicazioni negli spostamenti allorché occorra essere identificati (ad es. in aeroporto).

La rettificazione di sesso si sviluppa in 4 steps:

  1. percorso psicologico, attraverso una struttura privata (più veloce) o pubblica (più economico), all’esito del quale viene rilasciata una relazione scritta che attesta la diagnosi di Disforia di Genere (ovvero la condizione di disagio e malessere di chi non si riconosce nel sesso attribuito al momento della nascita)
  2. terapia ormonale, seguita a regolare prescrizione medica documentabile a firma di un endocrinologo, tesa a mascolinizzare nella transizione FtM e a femminilizzare in quella MtF
  3. avvio di un procedimento legale, a mezzo di ricorso da depositare presso il Tribunale competente, teso ad ottenere la rettificazione del sesso, il cambio del nome, eventualmente l’autorizzazione all’operazione chirurgica. Al ricorso occorre allegare la perizia psicologica, la perizia endocrinologica, il certificato di stato libero e di residenza. Il Giudice può decidere solo sulla base dei documenti prodotti o decidere di disporre una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) per valutare l’effettivo percorso di transizione
  4. intervento chirurgico (eventuale). A seguito della sentenza n. 221/2015 emessa dalla Corte Costituzionale l’intervento chirurgico non è più necessario a fine di ottenere la rettificazione di sesso. Qualora però si viglia procedere con l’operazione, l’autorizzazione del Tribunale è necessaria.

Possono procedere alla rettificazione di sesso:

  • i cittadini italiani residenti in Italia
  • i cittadini italiani residenti all’estero ma iscritti all’AIRE
  • stranieri in possesso di cittadinanza italiana
  • stranieri non cittadini italiani qualora nel paese di appartenenza la rettificazione di sesso non sia ammessa (o sia stata negata a seguito di violazione di diritti umani)

Una volta ottenuto il provvedimento da parte del Tribunale, è possibile cambiare il proprio nome e modificare i seguenti documenti: atto di nascita, carta d’identità, patente, passaporto, codice fiscale, diploma, laurea e in generale ogni documento rilasciato dalla Pubblica amministrazione. Gli unici documenti su cui permane l’identità sessuale originaria sono l’estratto integrale dell’atto di nascita (che però è ottenibile solo dal diretto interessato) ed il certificato del casellario giudiziario.

La legge stabilisce che in seguito alla rettificazione di sesso nessuna traccia debba permanere circa il sesso e il nome originari, a salvaguardia della privacy e del futuro inserimento nei rapporti sociali e lavorativi.

Non solo: la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso consente al soggetto di acquisire a tutti gli effetti il nuovo status sociale, legale e giuridico, ivi compresa la possibilità di contrarre matrimonio o sposarsi nuovamente (in Italia e all’estero), posto che essa determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili per le persone che erano precedentemente sposate.

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